Qualche settimana fa abbiamo ricevuto una mail inaspettata: la X Commissione (Attività produttive, Commercio e Turismo) della Camera dei Deputati ci invitava a partecipare all’indagine conoscitiva sul settore tessile come associazione audita.
Un riconoscimento che ci ha reso molto orgogliosi — e che sentiamo come una responsabilità collettiva, perché quello che portiamo in quelle sedi lo abbiamo costruito insieme negli anni.
Il 14 luglio 2026 siamo andati, quindi, in Commissione. Avevamo 5 minuti. Ne abbiamo fatto buon uso.
Vi riportiamo qui il contributo scritto che abbiamo depositato agli atti — lo trovate anche sul sito della Camera — e in fondo il link all’intervento.
Presentazione
Dress the Change è un’associazione che dal 2014 è attiva nel fornire informazioni ai consumatori al fine di renderli edotti sulle conseguenze ambientali e sociali della moda. L’associazione svolge attività di ricerca, formazione e sensibilizzazione sul tema della moda responsabile, con particolare attenzione alla dimensione normativa, all’informazione del consumatore e alla cultura della riparazione tessile.
Il presente contributo si concentra su tre delle aree tematiche dell’indagine conoscitiva:
— l’adozione di misure per porre fine alla “moda veloce” (fast fashion): valutazione critica degli strumenti normativi attualmente adottati per contrastare la fast fashion;
— elaborazione di una definizione chiara di “moda rapida”: analisi della normativa francese e proposta di una definizione giuridicamente solida di fast fashion;
— promozione dei settori del riutilizzo e della riparazione come pilastro di un sistema moda effettivamente circolare.
1. La tassa sui pacchi extra-UE: uno strumento necessario ma insufficiente
La misura italiana da 2 euro sulle piccole spedizioni extra-UE, introdotta con la Legge di Bilancio 2026 per i pacchi di valore inferiore a 150 euro, rappresenta un segnale politico importante ma si è rivelata facilmente aggirabile nella pratica. Operatori come Shein e Temu hanno rapidamente riorientato le proprie rotte logistiche, facendo transitare le spedizioni attraverso gli aeroporti del Belgio e dei Paesi Bassi per poi consegnare in tutta Europa tramite la Polonia, sfruttando il principio della libera circolazione delle merci nel mercato unico. Questo tipo di triangolazione è strutturalmente difficile da intercettare, in quanto richiederebbe verifiche incrociate tra sistemi doganali nazionali diversi.
Non è un caso che la norma italiana sia slittata al 1° ottobre 2026, in attesa di coordinarsi con la tassa europea da 3 euro in vigore dal 1° luglio 2026: solo una misura coordinata a livello comunitario può chiudere il varco delle triangolazioni tra Paesi membri. Al contempo, occorre ricordare che secondo la Commissione europea fino al 65% dei pacchi extra-UE risulta già sottovalutato nelle dichiarazioni doganali, con valori dichiarati artificialmente inferiori ai 150 euro per evitare la tassazione. La soglia fissa, quindi, non risolve il problema alla radice.
In questo quadro si inserisce la recente sanzione della Commissione europea a Temu: 200 milioni di euro comminati ai sensi del Digital Services Act (DSA) il 28 maggio 2026, la più alta mai inflitta in applicazione di tale normativa. Tuttavia, la cifra rappresenta appena lo 0,25% del fatturato globale di Temu nel 2025, pari a 79,5 miliardi di euro, ben al di sotto del tetto massimo del 6% consentito dalla legge. L’importanza della sanzione non è quindi nella sua entità deterrente, ma nel principio che afferma: la Commissione contesta al colosso cinese di non aver identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici derivanti dall’offerta di prodotti illegali sulla sua piattaforma, come richiesto dagli articoli 34 e 35 del DSA. È l’inizio di un sistema di responsabilità delle piattaforme che dovrà essere ulteriormente sviluppato.
2. La necessità di una definizione giuridicamente solida di fast fashion
2.1 Il limite degli approcci basati sul prezzo
L’approccio che identifica la fast fashion attraverso il parametro del prezzo basso è insufficiente e strutturalmente eludibile. Un capo può costare poco ed essere prodotto nel rispetto dei diritti dei lavoratori e degli standard ambientali; per converso, un capo può avere un prezzo elevato e nascondere filiere opache, violazioni sistematiche dei diritti umani e un impatto ambientale devastante. Una definizione normativa ancorata al prezzo non coglie la sostanza del fenomeno e lascia margini di elusione a qualsiasi attore capace di aggiustare il proprio posizionamento di mercato.
2.2 Il caso francese: un laboratorio normativo con luci e ombre
Il 29 giugno 2026 il Parlamento francese ha approvato definitivamente quella che viene definita la prima legge al mondo contro l’ultra-fast fashion, dopo due anni di iter parlamentare e cinque revisioni del testo. La normativa introduce sanzioni pecuniarie per articolo progressive nel tempo — da 0,25 a 6 euro già nel 2026, fino a 10 euro entro il 2030 — pensate per rendere la monouso strutturalmente più costosa, non solo simbolicamente penalizzata. Vieta inoltre completamente la pubblicità per i marchi ultra-fast fashion, compresi i contenuti di influencer e creator, equiparando di fatto questo settore a quello del tabacco e degli alcolici.
L’approccio è più sistemico rispetto alla maggior parte delle normative sulla fast fashion finora adottate, perché tenta di colpire entrambi i lati del modello: l’economia della produzione usa e getta e la macchina del marketing che alimenta la domanda. Tuttavia, il modello definitorio adottato rivela debolezze significative. La legge individua l’ultra-fast fashion attraverso due criteri: l’ampiezza dell’assortimento (il numero smodato di nuovi modelli immessi sul mercato ogni giorno, come i 7.000 articoli quotidiani di Shein) e un indice di riparabilità, calcolato sul rapporto tra il prezzo del prodotto e il costo della sua riparazione. Il risultato è un testo che colpisce i giganti dell’e-commerce asiatico, ma che esclude esplicitamente i marchi europei e francesi come Zara, H&M, Primark e Kiabi, ritenuti dalla maggioranza parlamentare “motori delle economie locali”. Le opposizioni e i movimenti ambientalisti hanno denunciato come questa scelta — frutto di pressioni lobbistiche — abbia svuotato la legge della sua ambizione originaria.
L’esperienza francese dimostra che quando una definizione normativa si basa su criteri quantitativi di volume o di prezzo, il rischio è quello di costruire uno strumento che colpisca il concorrente straniero anziché regolare il modello di business. La pressione lobbistica tende a spostare la linea di demarcazione verso criteri sempre più restrittivi, fino a escludere dalla portata della norma proprio i soggetti che più contribuiscono al fenomeno.
Va inoltre segnalato che la Commissione europea ha già sollevato dubbi sulla compatibilità del rigido divieto pubblicitario introdotto dalla legge francese con la normativa europea più ampia. Si tratta di un elemento che conferma la necessità di costruire definizioni e strumenti normativi capaci di operare in modo coerente all’interno del quadro regolatorio dell’Unione.
2.3 Una proposta definitoria alternativa
Si propone che la definizione normativa di fast fashion si ancori a parametri sostanziali, verificabili lungo la filiera produttiva, e in particolare a:
— violazione documentata dei diritti dei lavoratori lungo la catena di fornitura (orari, salari, sicurezza, libertà sindacale);
— mancato rispetto degli standard ambientali nelle fasi di produzione, tintura e finissaggio;
— assenza di tracciabilità verificabile della filiera;
— indice di riparabilità strutturalmente negativo (costo di riparazione superiore al valore del prodotto).
Una definizione così strutturata è conforme al principio di tassatività, si applica indipendentemente dalla nazionalità del produttore, e si presta a essere integrata negli strumenti normativi europei già in corso di sviluppo: dal Regolamento ESPR e i suoi atti delegati per il tessile (attesi tra fine 2026 e 2027), alla revisione del Regolamento sull’etichettatura tessile (proposta attesa entro l’estate 2026), fino al futuro Circular Economy Act. In particolare, il Digital Product Passport (DPP), che entrerà in vigore per il tessile nel luglio 2026 con 18 mesi di adeguamento, costituirà lo strumento tecnico per rendere questa definizione operativa: senza tracciabilità obbligatoria di filiera, qualsiasi definizione rimane eludibile.
Occorre peraltro considerare che l’aumento del costo di immissione dei prodotti sul mercato — effetto diretto di una regolamentazione efficace — può trasformare la capacità di ridurre quell’impatto in un vantaggio competitivo: progettazione migliore, materiali a minor impatto, maggiore contenuto riciclato, sistemi circolari. La pressione normativa può spostare gli incentivi; ma la traduzione in un settore genuinamente circolare richiede investimenti in innovazione, infrastrutture e modelli di business adeguati. È questo il lavoro strutturale di medio-lungo periodo che le istituzioni sono chiamate a sostenere.
Una definizione chiara di fast fashion renderà inoltre possibile sviluppare campagne di sensibilizzazione efficaci e mirate nei confronti dei consumatori.
3. Riutilizzo e riparazione: da settore residuale a pilastro di sistema
Il 19 luglio 2026 entra in vigore, per le grandi imprese, il divieto di distruzione dell’invenduto introdotto dal Regolamento ESPR (UE 2024/1781, art. 25). Capi di abbigliamento, accessori e calzature non potranno più essere distrutti o scartati come rifiuti: dovranno avere una destinazione tracciata, che punti alla rivendita, rigenerazione, donazione o riutilizzo. Le medie imprese seguiranno nel 2030. È una norma che interviene direttamente sulla sovrapproduzione sistematica — cuore del modello fast fashion — e che impone alle imprese di costruire relazioni strutturali con il settore del riuso.
Questo contesto normativo rende urgente una riflessione sulla valorizzazione del settore della riparazione e del riutilizzo tessile, oggi ancora trattato come un comparto residuale e informale, ma che potrebbe diventare una leva di investimenti ecologici e di valorizzazione delle maestranze nostrane. Si avanzano tre proposte concrete.
3.1 Incentivi fiscali per i servizi di riparazione tessile
Si propone l’introduzione di un’aliquota IVA ridotta per i servizi di riparazione tessile, sul modello svedese già sperimentato con successo. La Svezia ha applicato la riduzione IVA alla riparazione di abiti e calzature nel 2017, con effetti documentati sia sulla domanda di riparazione che sull’emersione di attività artigianali dal sommerso. È uno strumento semplice, già testato in un contesto europeo, che ha dimostrato di modificare concretamente i comportamenti di acquisto e di consumo. Nel mercato globale della moda sostenibile, stimato a 10,4 miliardi di dollari nel 2024 con una crescita annua superiore al 10%, il settore della riparazione rappresenta una componente strategica in forte espansione.
3.2 Formazione professionale nelle arti della riparazione
Le competenze tecniche legate alla riparazione e al rammendo tessile rappresentano un patrimonio culturale e produttivo di grande valore per l’Italia, ma mancano ancora di un quadro formativo strutturato e di un riconoscimento professionale adeguato. Si propone di investire nella costruzione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) dedicati a queste competenze, inserendole nell’offerta degli istituti tecnici e delle accademie di settore. Si tratta di mestieri locali, non delocalizzabili, con un potenziale occupazionale rilevante — specialmente in un contesto in cui le norme europee imporranno alle imprese di dotarsi di filiere strutturate di riutilizzo.
3.3 Riconoscimento dei mercati del riuso come presidi di economia circolare
I mercati del riuso tessile — dall’usato fisico alle piattaforme digitali di seconda mano — devono essere riconosciuti e sostenuti come infrastrutture di economia circolare, non come fenomeno marginale o informale. Secondo le previsioni del McKinsey State of Fashion 2026, il second-hand diventerà una normale estensione del mercato primario del brand. L’Italia ha l’opportunità di anticipare questo trend costruendo un quadro normativo che agevoli la nascita e lo sviluppo di imprese del riuso, ne riconosca il valore sistemico e le integri nella catena del valore del settore tessile.
Conclusioni
L’Italia è il primo produttore tessile europeo. Questa posizione conferisce al nostro Paese non solo un interesse diretto nell’esito del dibattito normativo europeo, ma anche una responsabilità nella sua definizione. La settimana in cui questa audizione si svolge, entrano in vigore in Europa le prime norme che vietano la distruzione dell’invenduto. È un segnale che la direzione è chiara. Ma perché l’intero sistema funzioni, occorre che l’Italia contribuisca a costruire il vocabolario giuridico del settore, a partire da una definizione di fast fashion che sia sostanziale, non eludibile, e applicabile in modo equo a tutti gli attori del mercato.
Le tre direttrici di intervento proposte — superamento degli strumenti fiscali puntuali in favore di norme strutturali, ridefinizione dei criteri identificativi della fast fashion, valorizzazione del settore della riparazione e del riutilizzo — non sono tra loro alternative ma complementari. Insieme, delineano un approccio che pone la durata del prodotto, la dignità del lavoro e la circolarità dei materiali al centro del sistema moda.
Il rammendo, in questo senso, è una metafora precisa: non si tratta di rattoppare l’esistente, ma di ricostruire — con pazienza, competenza e visione — un sistema che sia all’altezza delle sfide del nostro tempo.
Portare la voce della riparazione, del riuso e di una moda che rispetti le persone e il pianeta dentro le istituzioni è un grande traguardo ed una grande emozione per Dress the Change.
Qui il link all’intervento integrale: https://webtv.camera.it/evento/31944#
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